PNRR: i 6 obiettivi da raggiungere e il principio DNSH

Andrea Pastore 19/05/2022 0

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è titolare di 10 progetti di investimenti e un progetto di riforma e prevede il raggiungimento di 6 missioni in piena coerenza con i pilastri del Next Generation EU.

L’obiettivo è costruire le basi per uno sviluppo duraturo e sostenibile dell’economia garantendo una rapida attuazione dei progetti, attraverso una semplificazione degli strumenti per favorire un incremento della produttività. 

Le risorse assegnate al Mise per attivare gli investimenti ammontano a 18,161 miliardi.

Prima di approfondire punti e missioni del PNRR Nazionale, è però necessario fare un passo indietro e comprendere contesto, cause ed esigenze che hanno portato alla necessità di ideazione e attuazione di questo Piano.

PREMESSA

La pandemia da Covid-19 ha colpito l’economia italiana più di altri Paesi europei. Nel 2020, il prodotto interno lordo si è ridotto dell’8,9%, a fronte di un calo nell’Unione Europea del 6,2%. Ad essere particolarmente colpiti, sono stati donne e giovani e questi problemi sono stati ancora più accentuati nel Mezzogiorno.

Dietro la difficoltà dell’economia italiana di tenere il passo con gli altri paesi avanzati europei, c’è l’andamento della produttività, molto più lento che nel resto d’Europa. Tra le cause principali c’è l’incapacità di cogliere le molte opportunità legate alla rivoluzione digitale, dovute sia alla mancanza di infrastrutture adeguate, sia alla struttura del tessuto produttivo. Quest’ultimo è caratterizzato da una prevalenza di piccole e medie imprese che sono state spesso lente ed impossibilitate nell’adottare nuove tecnologie e muoversi verso produzioni a più alto valore aggiunto. La scarsa familiarità con le tecnologie digitali caratterizza anche il settore pubblico.

L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU). Un programma molto ambizioso che prevede investimenti e riforme per:

  • accelerare la transizione ecologica e digitale; 
  • migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori;
  • conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.  

L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU). Il dispositivo RRF richiede a sua volta agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

ll Piano di rilancio dell’Italia

Il PNRR Nazionale si sviluppa intorno a tre assi strategici:

Transizione ecologica

Il piano mira a ridurre le emissioni inquinanti, prevenire e contrastare l’instabilità territoriale, minimizzare l’impatto delle attività di produzione sull’ambiente, migliorare la qualità della vita, la sicurezza ambientale e la competitività del nostro sistema produttivo, per lasciare una Nazione più verde e un’economia più sostenibile alle generazioni del futuro.

Digitalizzazione e innovazione

La digitalizzazione e l’innovazione di processi, prodotti e servizi rappresentano un fattore fondamentale e necessario per la trasformazione del Paese e devono essere alla base di ogni politica del PNRR.

Inclusione sociale

Garantire una piena inclusione sociale significa favorire la coesione territoriale, superare le disuguaglianze e migliorare l’economia del Paese. Le priorità sulle quali puntare in questo ambito sono: parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali.

Nel dettaglio, più del 20% delle risorse sono state assegnate ai progetti per la transizione digitale e più del 37% alla transizione ecologica.

Missioni del Piano

Il PNRR si articola in sei Missioni, in linea con i sei Pilastri menzionati dal Regolamento RRF (Recovery e Resilience Facility)

  • DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’, CULTURA E TURISMO
  • RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
  • INFRASTRUTTURA PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE
  • ISTRUZIONE E RICERCA
  • INCLUSIONE E COESIONE
  • SALUTE

Ogni missione contiene un determinato numero di «componenti» pari a 16. 

Le Amministrazioni pubbliche sono le responsabili dell’attuazione dei singoli interventi richiesti dal PNRR, le quali hanno il compito di effettuare i controlli sulle procedure e garantire la tracciabilità di tutte le operazioni. 

Il 30 dicembre 2021 il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha pubblicato una Guida Operativa per aiutare le Amministrazioni a valutare gli interventi da finanziare nell’ambito del PNRR. Il documento, in particolare, ha lo scopo di fornire tutte le indicazioni per la verifica del rispetto del Principio di «non arrecare danno significativo all’ambiente». Questo stabilisce che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), debbano essere conformi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), sancito dal Regolamento Tassonomia all’art. 17. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza agisce in un arco temporale che va dal 2021 e al 2026. 

Il Principio DNSH e i 6 obiettivi ambientali

Questo principio ha origine da una complessa ed elaborata normativa europea ossia: la Tassonomia delle attività economiche ecosostenibili. Questa definisce e classifica quali attività economiche possono definirsi sostenibili e a quali condizioni. In questo modo l’Unione Europea intende superare definitivamente l’assenza di una definizione univoca del concetto di sostenibilità. 

A raggiungimento di tale scopo, sono stati innanzitutto individuati 6 obiettivi ambientali: 

  1. Mitigazione dei cambiamenti climatici 
  2. Adattamento ai cambiamenti climatici
  3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
  4. Transizione verso un’economia circolare 
  5. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento 
  6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Alla luce delle missioni elencate, la Tassonomia ha previsto 3 requisiti che un’attività deve rispettare per essere definita eco-sostenibile: 

  • Deve fornire un contributo sostanziale ad uno dei sei obiettivi ambientali; 
  • Non deve arrecare un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali (DNSH); 
  • Deve rispettare le garanzie sociali minime.

È in questo contesto che si inserisce quindi, il principio di «non arrecare danno significativo», come requisito di sostenibilità ambientale.

La scelta di subordinare i fondi del PNRR al totale rispetto del principio di DNSH è strettamente connessa alla strategia europea del nuovo Green Deal (dal quale discende a sua volta lo stesso progetto della Tassonomia) ed è finalizzata a favorire la transizione verde di tutto il continente europeo. 

GRUPPO SADA grazie ai VALORI che da sempre lo contraddistinguono, si impegna ad agire quotidianamente nell’ambito del rispetto del principio DNSH e degli obiettivi ambientali menzionati creando progetti di miglioramento con clienti e fornitori per ridurre i suoi impatti di filiera.  

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Nuova stretta sulla plastica monouso varata dalla Commissione UE. Dal 3 luglio 2021, infatti, tutti i prodotti in plastica dovranno rispettare i requisiti e le restrizioni stabilite dalla direttiva del 2019/904, anche conosciuta come direttiva SUP (Single Use Plastic). 

Lo scopo è quello di ridurre l’impatto dei prodotti di plastica sull’ambiente. Le linee guida e i requisiti che dovranno essere rispettati sono stati recepiti il 31 maggio scorso dalle varie nazioni, affinché il provvedimento sia messo in vigore a partire dal 3 luglio c.a.

La definizione di Single Use Plastic

Le linee guida illustrano la definizione di “plastica”, che comprende quei materiali costituiti da un polimero al quale possono essere aggiunti sostanze e additivi che rappresentano il componente strutturale principale dei prodotti finali.

Fanno eccezione i polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente. Sono esentati anche prodotti come pitture, inchiostri e adesivi. Le plastiche biodegradabili/ bio-based sono considerate a tutti gli effetti plastiche ai sensi della Direttiva SUP. 

Tale indicazione però sarà soggetta a riesame nel 2027, proprio perché il settore degli imballaggi in plastica è in continua evoluzione. Si parla, in tal senso, di una normativa ad hoc che riguardi la plastica biodegradabile e compostabile. 

Tale direttiva dovrebbe essere sviluppata nel 2022, per capire quali sono le possibili applicazioni e in che modo può essere vantaggioso per l’ambiente il loro utilizzo.

Cosa dicono le Linee Guida sui prodotti a base di carta e rivestimento in plastica

Per i prodotti monouso che presentano una base in carta e rivestimento in plastica, l’orientamento è quello di farli rientrare nel campo di applicazione della direttiva. 

In questi casi lo strato di plastica viene applicato come rivestimento della superficie per proteggerla da acqua, grasso ed altri agenti che possono contaminare l’interno. Nel caso di un prodotto composito, il prodotto finale viene considerato in parte plastica, per cui i materiali utilizzati devono rispettare le linee guida stilate.

Gli imballaggi flessibili, come quelli compositi, rientrano nel campo di applicazione della Direttiva quando sono utilizzati per consentire alimenti destinati al consumo senza cottura o preparazione.

Ciò comporta che il packaging di una serie di prodotti, dalla frutta secca alle merendine, fino agli involucri dei surgelati, siano soggetti all’applicazione della Direttiva, mentre sono esenti le confezioni di cereali e di pasta essiccata.

Quali sono i prodotti che non potranno più essere immessi sul mercato?

A partire dalla data di applicazione della direttiva non sarà possibile immettere nuovamente sul mercato tutti i prodotti che contengono plastica oxo-degradabile, oppure prodotti come posate monouso, contenitori in polistirene espanso e i relativi tappi e coperchi.

Etichettatura prodotti per l’igiene personale

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